La prima spallata ad un sistema consolidato era arrivata nel giugno scorso. Con una sentenza rivoluzionaria la Cassazione a Sezione Unite (n. 13905/2013) aveva riconosciuto all’investitore il più ampio diritto di recesso tutte le volte in cui si acquista tramite promotore finanziario uno strumento finanziario. Non solo. La Suprema Corte estendeva la tutela a tutti i casi antecedenti il primo settembre 2013 La Cassazione dava un’interpretazione ampia del diritto di recesso, estendendolo a tutte le ipotesi di offerta fuori sede ad opera del promotore finanziario se ricorre il cosiddetto effetto sorpresa: dai casi di negoziazione in proprio a quelli per conto terzi; dalla raccolta ordini quando vi sia promozione a quella associata al servizio di consulenza. Ora questo principio viene ribadito con chiarezza in una sentenza del 3 aprile scorso (n. 7776) dove ancora una volta la Corte di Cassazione (Terza Sez. Civile) conferma che i contratti stipulati prima del 1 settembre 2013 se non contenevano la clausola del diritto di recesso possono essere dichiarati nulli.
In sostanza, scatta un giro di vite per chi opera mediante promotori finanziari (articolo 30 del Tuf): su tutti i contratti stipulati e stipulabili (anche di negoziazione e trasmissione ordini e non solo come da tempo avviene per i fondi comuni, le gestioni, le polizze Vita) devono prevedere il diritto di recesso. Il tutto risponde a una logica di maggior tutela dell’investitore che in occasione delle visite del promotore può più che quando si reca in banca acquistare d’impulso. L’obiettivo è di evitare che l’investitore possa trovarsi vincolato da contratti sui quali non abbia potuto riflettere adeguatamente. La portata è importante anche perché a seguito della riforma dell’art. 374 del cpd del 2006 il valore della norma si rafforza. E poi si tutelano non solo i privati ma anche le società quando non sono operatori qualificati e gli enti locali come nei numerosi casi di sottoscrizione di prodotti derivati, contratti in molti casi stipulati fuori dai locali commerciali delle banche.
L’orientamento pro risparmiatori chiarisce una volta per tutte che “collocamento” è da intendere in senso ampio: sinonimo di atto negoziale mediante il quale lo strumento finanziario viene fatto acquistare al cliente e quindi inserito nel suo portafoglio, a prescindere dal tipo di servizio d’investimento.
L’orientamento pro banche denuncia il possibile rischio dell’esercizio del diritto di recesso da parte dell’investitore di tipo speculativo (pentimento per ribasso dei corsi per esempio in caso di acquisto di titoli scambiati sui mercati regolamentari) e dell’incompatibilità tra il corretto funzionamento dei mercati finanziari e l’interpretazione dalla Corte. Tuttavia, oggi l’ampio utilizzo dell’home banking limita i casi di contenzioso. Da tempo per chi opera mediante internet (on line banking) la direttiva e la legge italiana hanno infatti escluso l’applicabilità del diritto di ripensamento quando si acquistano valori mobiliari suscettibili di variazioni di prezzo. Quindi, la sentenza nei limiti dei tempi previsti dalla legge andrà a sanare soprattutto situazioni del passato e meno frequentemente.
In realtà ad agosto c’era stato un tentativo di far saltare la cosa. Nel decreto del fare era stata introdotta una norma con la quale in modo anche infelice e non chiaro veniva posticipato l’effetto del diritto di recesso per i servizi di investimento (ART. 30 TUF comma 6) a dopo il primo settembre 2013. «Già in quella circostanza – ricorda l’avvocato Gianluca Greco – facemmo notare che la norma non escludeva la possibilità di un’interpretazione in linea con la sentenza delle Sezioni Unite. E così è stato. Oggi l’ultima pronuncia della Cassazione è una conferma di questo. Quindi, se per i risparmiatori insoddisfatti si riaprono i giochi, per gli intermediari potrebbe esplodere il contenzioso».
Autore: Lucilla Incorvati – Il Sole 24 Ore (Articolo originale)



