Opinione della Settimana

Versamenti: Addebito al consulente autorizzato dal cliente

Lavoratori autonomi - Contributi ImcLe nuove regole sono operative dal 24 aprile

Dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, potrà essere effettuato ancora con un F24 cartaceo, presso le banche, le poste o uno sportello di Equitalia, solo da chi non è titolare di partita Iva e a patto che debba pagare, senza alcuna compensazione, un modello unificato con un saldo pari o inferiore a 1.000 euro.

In tutti gli altri casi, dovranno essere utilizzati i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o quelli online delle banche e delle poste. Questi ultimi, però, non sono utilizzabili se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello sarà di importo pari a zero. In questo caso, si potranno usare solo i servizi delle Entrate.

Con gli F24 telematici, quindi, dal 1° ottobre 2014 il modello unificato potrà essere solo addebitato nel conto corrente e non potrà più essere pagato in contanti, con assegni bancari o circolari (in banca, in posta o presso Equitalia), con vaglia cambiari (Equitalia), con carta Pagobancomat (in banca o presso Equitalia) o con assegni postali, vaglia postali o carta Postamat (in posta).

Servizi delle Entrate

I servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia sono l’F24 web, l’F24 online e F24 cumulativo. Con i primi due il contribuente può compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza avvalersi di un intermediario. Il servizio “F24 Web” consente al contribuente di compilare e trasmettere il modello senza scaricare alcun software, a differenza del servizio “F24 online“, per il quale è necessario scaricare l’applicazione. In entrambi i casi, i pagamenti non vengono effettuati con carta di credito, ma tramite un «ordine di addebito» a beneficio delle Entrate sul conto corrente del contribuente.

L’F24 cumulativo, invece, può essere utilizzato solo dagli intermediari abilitati al canale Entralel, i quali possono effettuare online i versamenti delle imposte dovute dai loro clienti, con addebito diretto sui conti correnti di questi ultimi.

Per poter compilare e inviare l’F24 web, l’F24 online o l’F24 cumulativo, è necessario essere registrati ai servizi telematici dell’agenzia: Fisconline o Entratel. Il primo è dedicato a tutti i contribuenti, tranne quelli che devono presentare il modello 770 per più di 20 soggetti. Questi ultimi, infatti, devono usare Entratel, che deve essere usato anche dagli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, da Poste Italiane, dalle società che trasmellono per conto delle società del gruppo cui fanno parie, dalle amministrazioni dello Stato e dai delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione.

Coincidenza F24 e c/c

Per l’F24 web e l’F24 online, le richieste di pagamento degli F24 sono scartate se non c’è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e quello del titolare del conto corrente di addebito. Con l’F24 cumulativo, invece, gli intermediari abililati a Entratel possono effettuare i versamenti online delle imposte dovute dai loro clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute. Ed è proprio questo canale che vuole essere incentivato dal decreto legge n. 66/2014, il quale ha introdollo delle formalità all’utilizzo dei canali non Entratel, per l’addebito nel conto corrente del professionista degli F24 intestati ai clienti. In particolare, dal 24 aprile 2014, «l’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionali con l’agenzia delle Entrate» (quindi, il consulente che utilizza i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), può «inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo mediante addebito su propri strumenti di pagamento», previo rilascio alla banca o alla posta del consulente di una «autorizzazione, anche cumulativa, a operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega».

L’autorizzazione al consulente, quindi, va firmata dal cliente e va indirizzata alla banca o alla posta dove il consulente ha il conto. Questa formalità non è stata prevista, invece, se il consulente utilizza Entralel per addebitare nel proprio conto corrente gli F24 dei propri clienti.

Autore: Luca De Stefani – Il Sole 24 Ore

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