Sarà per la scaramanzia, ma in Italia sono appena 700mila le persone assicurate contro il rìschio di decesso prematuro, un settimo del fabbisogno totale. Eppure ci sono convenienze, alternative e agevolazioni
E’ una di quelle coperture assicurative che, assieme alla responsabilità civile del capofamiglia, dovrebbero trovare sempre collocazione nel portafoglio del risparmiatore come strumento dì protezione familiare. Le polizze caso morte coprono il rischio di prematuro decesso dell’assicurato, garantendo il pagamento di un capitale al nucleo familiare. Possono essere proposte come prodotto a sé (stand alone) o legato invece a un contratto di finanziamento (creditor protection insurance) in maniera tale che la prestazione assicurativa estingua l’esposizione debitoria.
Nella realtà dei fatti la diffusione delle polizze caso morte è davvero risìbile. Secondo dati Iama a fine 2012 le temporanee caso morte (tcm) raccoglievano solo 440 milioni di euro e le assicurazioni legate ai finanziamenti 1.250 milioni. Per quanto riguarda il 2013 la raccolta delle temporanee caso morte è stata di 465 milioni in crescita del 5%, un dato non esaltante per poco più di 700mila persone assicurate. Per quanto riguarda le polizze legate a un contratto di finanziamento la raccolta è stata superiore a 1,1 miliardi, in calo del 4% rispetto all’anno precedente, principalmente a causa della diminuzione dell’erogazione di credito, anche se in parte è stato compensato dall’incremento percentuale delle polizze di copertura sul totale dei crediti concessi.
Tra i motivi della ridotta diffusione vi è sicuramente un deficit di cultura assicurativa ma anche una barriera psicologica rappresentata dalla scaramanzia. Infatti, il processo decisionale che porta all’acquisto della polizza ci costringe a pensieri spiacevoli e la polizza caso morte, che paga al decesso dell’assicurato, è associata a un fatto doloroso e traumatico. Secondo i calcoli di Sigma Swiss Re, nonostante l’obbligatorietà dell’assicurazione caso morte per molte categorie di persone (per coloro che stipulano un mutuo immobiliare, per esempio), tale torma di assicurazione copre in Italia solo un settimo del fabbisogno totale, paragonato a un quarto in Germania e metà negli Usa (mentre i protection gap sono di valore comparabile perché il reddito medio in Italia è più basso).
Le assicurazioni sulla vita sono polizze che hanno l’obiettivo di tutelare i beneficiari indicati dall’assicurato dalle conseguenze negative di tipo finanziario che potrebbero insorgere in caso di prematura scomparsa dell’assicurato stesso. Queste polizze sono definite temporanee perché agiscono su un intervallo di tempo determinato, da un minimo di 1 o 2 anni a oltre 20. La durata massima comunque incontra il limite dell’età; nella gran parte dei casi, l’assicurazione non vale sopra i 75 anni. II meccanismo di funzionamento è semplice: se in questo periodo l’assicurato muore il beneficiario riceve il capitale assicurato, anche se il decesso avviene nel primo anno di attività della polizza (la eventuale e augurabile sopravvivenza dell’assicurato estingue invece il contratto e la compagnia trattiene il premio). Il prezzo pagato dall’assicurato è un premio, le cui determinanti sono rappresentati dall’età, dalla durata, dal capitale assicurato scelto. Va sottolineato come fino al 21 dicembre 2012 vigesse anche una differenziazione per sesso (la donna vive mediamente 5 anni in più rispetto agli uomini) ma in applicazione anche in Italia della direttiva 2004/113/CE (gender directive) è ora applicata la parità di trattamento anche nei rapporti assicurativi.
Vi è una differenza sostanziale tra le polizze stand alone (in prevalenza distribuite dalle reti agenziali assicurative) e le cpi (distribuite soprattutto dal sistema bancario). Le prime sono sempre a premio annuo periodico mentre le cpi sono a premio unico (si paga cioè una volta sola all’accensione del contratto di finanziamento con la copertura connessa). Tornando al meccanismo di funzionamento, è possibile assicurare un capitale costante o variabile. In quest ultimo caso aumenta o diminuisce di una percentuale prefissata man mano che passano gli anni; la scelta dipende dall’uso che se ne vuole fare. Un capitale crescente serve a combattere gli effetti dell’inflazione, uno che diminuisce, invece, può servire se l’assicurazione ha come obiettivo quello di fornire liquidi per pagare il mutuo, e quindi man mano che passano gli anni diminuisce anche l’ammontare del mutuo stesso. In genere se il capitale assicurato è inferiore a 150mila euro, per completare la polizza basta compilare un questionano sanitario. Per tutelarsi, però, le compagnie prevedono un periodo di carenza di sei mesi; la coper tura scatta quindi sei mesi dopo la firma. Valenza particolare assume poi il profilo fiscale delle polizze caso morte.
Prima del 2000 (dlgs 47/2000) esiste una distinzione temporale, ante o post 31/12/2000, in funzione della data di stipula della polizza e della sua finalità: tra contratti aventi natura finanziaria (polizze rivalutabili, unit e index linked che si propongono cioè di attuare un processo di investimento del premio) e contratti di copertura del puro rischio (polizze caso morte, polizze infortuni, long term care) cui si riconosce una finalità previdenziale. Più nello specifico per le polizze stipulate entro il 31/12/2000 non si prevedeva distinzione di finalità, essendo accomunate quindi sia quelle finanziarie sia quelle di copertura del puro rischio. Si prevedeva in primo luogo l’applicazione dell’imposta sulle assicurazioni del 2,50% sui premi da corrispondersi alla compagnia. I premi erano poi detraibili con aliquota del 19%, nel limite di un importo di 1.291,14 euro annui, importo alla formazione del quale concorrono anche i premi per le assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori. Ante decreto 47/2000 la detraibilità del premio vita è consentita a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a cinque anni e che comunque durante il predetto periodo non sia prevista la possibilità di concessione di prestiti.
Per i contratti assicurativi stipulati invece successivamente al 31/12/2000 non è prevista più l’applicazione di imposta sulle assicurazioni del 2,50% sui premi versati. Con il dlgs 47/2000 è possibile poi la detrazione del premio, sempre con aliquota del 19% e nel limite di un importo di 1.291,14 euro annui alle sole assicurazioni caso morte, infortuni e long term care. Le polizze a contenuto finanziario non godono quindi più di alcuna agevolazione fiscale.
Nel decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 sull’Imu si prevedeva la riduzione al 50% dell’importo detraibile che passa dagli attuali 1.291,14 euro (2.500.000 delle vecchie lire) a 630 euro per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Dal periodo d’imposta 2014 veniva poi prevista la riduzione di soli 230 euro a decorrere dal penodo d’imposta 2014. Si specificava inoltre come in tale plafond di detraibilità sono compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il penodo d’imposta 2000. Il 15 ottobre 2013 è stato poi approvato un emendamento in sede di conversione del decreto Imu che allevia la penalizzazione precedentemente prevista. Viene intatti da un lato confermata la riduzione degli incentivi per il 2013: tutte le polizze vita sottoscritte prima del 2000 e quelle di puro rischio sottoscritte dopo il 2000 che godevano di una detrazione ai fini Irpef del 19%, con un tetto massimo di 1.291,14 euro vedranno la soglia dimezzata a 630 euro. Dal 2014 però la soglia di detraibilità, precedentemente ridotta a 230 euro, viene innalzata a 530 euro.
Di estrema rilevanza poi la previsione secondo cui le polizze long term care, in considerazione della particolare rilevanza sociale, continueranno a godere del tetto dei 1.291,14 euro.
Autore: Carlo Giuro – Patrimoni



