(Autore: Giovanni Negri – Quotidiano del Diritto)
Anche dopo il Dl Balduzzi restano esperibili l’azione contrattuale e quella extra-contrattuale
Contrordine. La responsabilità medica resta di natura contrattuale. Se il Tribunale di Milano pochi giorni fa ha aperto a una diversa valutazione (legando la colpa all’“ordinario” articolo 2043 del Codice civile), quello di Brindisi sposa la tesi più favorevole alla parte lesa.
La sentenza depositata il 18 luglio sottolinea che il decreto Balduzzi (Dl 158/2012) con la frase «fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del Codice civile», per i casi di colpa lieve, è un implicito riconoscimento che non si prefigura un vincolo tra le parti che crei le obbligazioni di protezione che si assumono violate. D’altronde, con quella frase, il legislatore – che voleva regolamentare i soli profili penali – non ha espressamente e univocamente limitato i rimedi risarcitori, prevedendo solo quello del Codice civile.
«L’eventuale adesione ad un modello di responsabilità (quello ex articolo 2043) diverso da quello consolidato – scrivono i giudici –, in via interpretativa, ovvero quello contrattuale, avrebbe, per contro, richiesto una previsione espressa ed esplicita (del tipo: «il medico risponde solo ex articolo 2043 Cc») che, nel caso di specie, appunto, difetta».
Dunque, nonostante la novità del Dl, nulla impedisce di ritenere che, su una responsabilità medica anche per colpa lieve, siano tuttora esperibili l’azione extracontrattuale, da sola, o quella contrattuale, secondo il generale principio della cumulabilità dei rimedi, se rileva la lesione di diritti della persona.