
(a cura della Redazione Lex 24 – Quotidiano del Diritto)
Le tabelle 2013 del foro lombardo hanno il pregio di permettere un’immediata determinazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva per una data lesione
Risarcimento del danno – Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Danno alla persona – Carattere unitario – Liquidazione – Applicazione delle “tabelle di Milano” – Deduzione, quale motivo di impugnazione, della mancata liquidazione del “danno morale” – contenuto della doglianza (Corte di cassazione, sezione VI civile, sentenza 24 settembre 2014 n. 20111)
Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell’unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, in caso di mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, occorre che il ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle cosiddette “tabelle di Milano”, delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come “danno biologico”, risultando, in difetto, inammissibile la censura atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle.
Risarcimento danni da sinistro stradale – Danno non patrimoniale – Liquidazione – Tabelle 2013 del Tribunale di Milano – Applicazione – Legittimità – Criteri rilevanti (Tribunale Padova, sezione II, sentenza 14 marzo 2014 n. 865)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, l’applicazione delle Tabelle 2013 del Tribunale di Milano, le quali, oltre ad avere notevole diffusione sul territorio nazionale, presentano il notevole pregio di permettere un’immediata determinazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali medi e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in riferimento ad un dato tipo di lesione. Nello stesso tempo le tabelle milanesi non impediscono, sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti, la necessaria personalizzazione del danno, ma consentono d’individuare dei valori medi e non minimi e, quindi, vanno prese in considerazione solo circostanze che consentono di distinguere il caso concreto da altri analoghi comportanti un grave trauma all’arto inferiore, si ritiene che possa procedersi a una personalizzazione per la lesione della cenestesi lavorativa.
Risarcimento dei danni da sinistro non derivante da circolazione stradale – Applicazione dei parametri dell’art. 139 d.lgs. n. 209/05 – Sussiste – Irrilevanza dell’atto generatore del pregiudizio all’integrità psico-fisica – Presupposti e limiti (Tribunale Milano, sezione X, sentenza 3 marzo 2014 n. 2981)
Ritiene il Tribunale di Milano di fare applicazione dei parametri fissati dall’art. 139 d.lgs. n. 209/05 e delle tabelle ministeriali emanate in sua esecuzione per il risarcimento di un danno anche se non si tratti di sinistro derivante dalla circolazione di veicoli. Ed infatti pur nella consapevolezza di quanto affermato da Cass. n. 12408/11, le ragioni di uniformità richiamate da detta sentenza (oltre che il principio costituzionale di uguaglianza) portano ad escludere che la liquidazione del danno non patrimoniale possa essere diversamente effettuata a seconda del fatto generatore del pregiudizio all’integrità psico-fisica e, considerato che ciò deve avvenire in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c ., non si ravvisano elementi per ritenere che le tabelle elaborate dall’Osservatorio del Tribunale di Milano siano più razionali di quelle formulate dal legislatore. Né appare condivisibile l’osservazione svolta dalla citata sentenza relativamente alla funzione calmieratrice dei premi di assicurazione della RCA che sarebbe propria delle tabelle legislative, posto che – in quest’ottica non sarebbe giustificata la limitazione all’integrale risarcimento del danno nei confronti dell’assicurato responsabile del sinistro, coobbligato solidale della compagnia assicuratrice: la ratio della disposizione, pertanto, sembra debba essere individuata piuttosto nell’esigenza di garantire la prevedibilità della misura dei risarcimenti, cui commisurare l’entità dei premi, sottraendo la questione alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria. Deve poi considerarsi che la stessa Corte di Cassazione, successivamente all’affermazione dell’applicabilità generale delle tabelle del Tribunale di Milano, ha riconosciuto la legittimità di liquidazioni formulate sulla base di criteri del tutto diversi (e nella specie assai restrittivi, quali quelli di cui alle tabelle elaborate dal Tribunale di Firenze, territorialmente più prossimo alla sede giudiziaria chiamata alla decisione), cosi da escludersi che, sulla questione, la funzione di nomofilachia della Suprema Corte sia pervenuta ad un risultato definitivo.
Risarcimento dei danni cagionati da cose in custodia – Risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. – Risarcimento dovuto per essere l’attrice caduta mentre transitava a piedi su un marciapiede – Esatta determinazione dell’entità del risarcimento – Danno biologico di lieve entità – Applicazione delle c.d. tabelle di Milano e non delle quantificazioni del danno contenute nell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private – Articolo che si riferisce espressamente ai danni derivanti da circolazione di veicoli – Non correttezza di un’applicazione analogica della norma sopra citata – Collocazione della disposizione nel codice delle assicurazioni private e, in particolare, nel titolo x – Titolo rubricato assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti – Ratio legis della norma stessa – Risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi (Tribunale Firenze, sentenza 23 gennaio 2014 n. 185)
Deve essere accolta la domanda dell’attrice volta ad ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. per essere la medesima caduta mentre transitava a piedi su un marciapiede, a causa di una sconnessione profonda e non segnalata, riportando un trauma alla spalla destra, allorché, come accaduto nella fattispecie, l’ente comunale convenuto, nei propri atti conclusivi, riconosca come dovuto un risarcimento del danno e, dunque, la propria responsabilità nella causazione dello stesso. In ordine poi all’esatta determinazione dell’entità del risarcimento, nel caso di specie, trattandosi di un danno biologico di lieve entità, si è ritenuto corretto ed equo applicare le cd. tabelle di Milano e non le quantificazioni del danno contenute nell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private che si riferisce espressamente ai danni derivanti da circolazione di veicoli. Ed infatti, la stessa Suprema Corte ha ritenuto non corretto procedere ad una applicazione analogica della norma sopra citata, data la collocazione della disposizione nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel Titolo X, rubricato “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, nonché in virtù della ratio legis della norma stessa, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi.
Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidità personale – Permanente – Danno biologico – Criteri di liquidazione – Applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano – Necessità – Fondamento – Art. 3 Cost. – Mancata applicazione – Conseguenze (Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408)
Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ . deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost ., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono. L’applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.




