Opinione della Settimana

Tfr, stanziamenti subito deducibili

Calcolo - Tfr - Busta paga Imc

(Autore: Luca Miele – Quotidiano del Fisco)

Circolare Assonime sul trattamento da riservare alle spese che saranno sostenute in periodi successivi. L’accantonamento si sconta nello stesso esercizio di imputazione a conto economico

Stanziamenti del Tfr deducibili dall’Irap nello stesso esercizio in cui sono imputati al conto economico. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare Assonime 7/2015 concernente la deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato introdotta dalla legge di stabilità 2015.

Il documento analizza il trattamento da riservare ai costi che sono rilevati nel conto economico in un dato esercizio ma che, per loro natura, rappresentano spese che saranno sostenute in esercizi successivi. È il caso del Tfr, indicato alla voce 9 c dell’aggregato B del conto economico, ma anche di altri accantonamenti attinenti al rapporto di lavoro dipendente, stanziati ai numeri 12 e 13 del medesimo aggregato, a fronte di valutazioni relative a probabili spese da sostenere negli esercizi successivi.

Assonime perviene alle seguenti conclusioni: in caso di accantonamenti, gli stessi continuano, secondo le regole generali dell’imposta, a essere indeducibili nel periodo in cui sono imputati al conto economico, in quanto si tratta di poste valutative (esempio: controversie con i dipendenti); la deducibilità è consentita solo nel periodo in cui le spese saranno effettivamente sostenute, mediante variazione in diminuzione extracontabile Irap. Tale conclusione non si applica, invece, al Tfr in quanto, nella fattispecie, non si è in presenza di una valutazione, di un vero e proprio accantonamento, ma di un debito certo determinato secondo le regole civilistiche. Ne deriva che i costi relativi al Tfr sono deducibili, ai fini Irap, nello stesso esercizio in cui sono stanziati e non negli esercizi successivi in cui la spesa sarà effettivamente sostenuta con l’erogazione del Tfr.

Particolari problematiche si pongono in via transitoria. Infatti, considerato che la nuova norma di deducibilità del costo del lavoro si applica a partire dal periodo d’imposta 2015, occorre stabilire se gli accantonamenti effettuati in periodi precedenti sono deducibili. La circolare Assonime non ha dubbi nel ritenere che:

  • sono deducibili dal periodo 2015 gli stanziamenti Tfr effettuati a questo titolo e le rivalutazioni stanziate sugli importi di Tfr maturati in precedenza;
  • restano indeducibili gli stanziamenti Tfr effettuati in periodi anteriori al 2015.

Più controversa è invece la questione di natura transitoria legata agli accantonamenti veri e propri. Da un lato, la tesi dell’Assonime secondo la quale sono deducibili le spese sostenute dal 2015 a fronte di accantonamenti stanziati in periodi ante 2015, dall’altro lato la tesi dell’agenzia delle Entrate – in base a quanto risulta dai contatti avuti per le vie brevi con l’Associazione – che sembrerebbe più propensa ad aderire all’assunto secondo cui la deducibilità di tali costi andrebbe subordinata alla circostanza che gli stanziamenti siano stati effettuati a partire dal 2015, in quanto i costi in questione hanno già avuto una precedente individuazione in sede di computo della quota di Irap deducibile dall’Ires/Irpef.

In riferimento ai contratti a tempo indeterminato, Assonime pone in evidenza che vi sono attività per le quali è previsto un periodo massimo di durata del rapporto di lavoro e, in questi casi, sarebbe logico riconoscere comunque la deducibilità dei costi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per la durata massima; è altresì evidenziato che in alcuni settori la stagionalità delle lavorazioni impone l’assunzione di personale per periodi limitati e l’esclusione della deducibilità determina un trattamento differenziato poco giustificabile sotto il profili equitativo e logico.

Assonime, in merito all’ambito soggettivo di applicazione della nuova norma, afferma – sia sulla base del tenore letterale della legge sia sulla base di ulteriori argomentazioni – che la previsione di deducibilità del costo del lavoro deve applicarsi anche al settore delle utilities che, invece, è rimasto escluso dal range soggettivo di operatività di altre norme che hanno “attribuito” deduzioni da cuneo fiscale ai fini Irap.

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