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Sentenza CGUE, i danni da incendio di un veicolo parcheggiato in un garage privato rientrano nella garanzia RCA

Sentenza - Giurisprudenza (Foto rawpixel.com) Imc

Secondo quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea attraverso la sentenza della causa C-100/18, una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile da più di 24 ore abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi della direttiva sull’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli (RC Auto)

Attraverso la sentenza alla causa C-100/18, emessa nella giornata di ieri, giovedì 20 giugno, la Corte di Giustizia Europea (CGUE) ha stabilito che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell’incendio.

La sentenza è collegata ad un fatto avvenuto nell’agosto 2013, quando un veicolo che non aveva circolato da più di 24 ore, parcheggiato nel garage privato di un immobile, ha preso fuoco (l’incendio ha avuto origine dal circuito elettrico del veicolo), causando dei danni. Il proprietario del veicolo aveva sottoscritto presso Línea Directa Aseguradora (Línea Directa) un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. L’immobile era assicurato presso Segurcaixa e la società proprietaria è stata risarcita con un importo di 44.704,34 Euro per i danni causati all’immobile dall’incendio del veicolo.

Nel marzo 2014, Segurcaixa ha convenuto in giudizio Línea Directa affinché quest’ultima fosse condannata a rimborsare il risarcimento versato, a motivo del fatto che il sinistro aveva avuto origine in un fatto relativo alla circolazione coperto dall’assicurazione Rc Auto del veicolo. La domanda di Segurcaixa è stata respinta in primo grado. Tuttavia, in sede di appello, Línea Directa è stata condannata al pagamento dell’indennizzo richiesto da Segurcaixa, avendo il giudice competente ritenuto che costituisse un «fatto relativo alla circolazione», ai sensi del diritto spagnolo, «una situazione in cui un veicolo parcheggiato in modo non permanente in un garage privato si sia incendiato, qualora tale incendio sia stato provocato da cause intrinseche al veicolo e senza l’intervento di terzi».

Línea Directa ha proposto un ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (la Corte suprema spagnola). Nutrendo dei dubbi riguardo all’interpretazione da dare alla nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta nella direttiva sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, il giudice supremo ha deciso di sottoporre alcune questioni alla CGUE.

Attraverso la sentenza emessa nella giornata di ieri, la Corte di Giustizia europea ricorda, anzitutto, che la nozione di «circolazione dei veicoli» costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, la cui interpretazione non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. La Corte sottolinea inoltre che l’obiettivo della protezione delle vittime di sinistri causati da autoveicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione.

La CGUE osserva che, secondo la propria giurisprudenza*, la nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta nella direttiva non è limitata alle ipotesi di circolazione stradale, e che in tale nozione rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso, e segnatamente qualsiasi utilizzazione di un veicolo come mezzo di trasporto.

Da un lato, il fatto che il veicolo coinvolto in un sinistro fosse fermo al momento del verificarsi di quest’ultimo non escluderebbe, di per sé solo, che l’utilizzazione di tale veicolo in questo momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto. Dall’altro lato, nessuna disposizione della direttiva limita l’estensione dell’obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende garantire alle vittime di sinistri causati da autoveicoli, ai casi in cui tali veicoli siano utilizzati su determinati terreni o su determinate strade.

Da ciò la Corte deduce che la portata della nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della direttiva, non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale il veicolo è utilizzato e, in particolare, dalla circostanza che il veicolo in questione sia, al momento del sinistro, fermo e si trovi in un parcheggio. Alla luce di tali circostanze, la Corte considera quindi che lo stazionamento e il periodo di immobilizzazione del veicolo siano delle fasi naturali e necessarie che costituiscono parte integrante dell’utilizzo di quest’ultimo come mezzo di trasporto. Così, in linea di principio, il veicolo viene utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto allorché rimane parcheggiato tra uno spostamento e l’altro.

Nel caso di specie, la Corte dichiara che lo stazionamento di un veicolo in un garage privato costituisce un’utilizzazione del veicolo stesso che è conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. Questa conclusione non perde la sua validità per il fatto che il veicolo in questione sia rimasto parcheggiato per più di 24 ore in questo garage, in quanto lo stazionamento di un veicolo presuppone che quest’ultimo, a volte per un lungo periodo di tempo, rimanga fermo fino al suo prossimo spostamento.

Quanto alla circostanza che il sinistro in esame derivi da un incendio causato dal circuito elettrico di un veicolo, la Corte considera che, poiché tale veicolo che è all’origine del sinistro risponde alla definizione di «veicolo», ai sensi della direttiva, non è necessario distinguere, tra le componenti del veicolo in questione, quella che è all’origine dell’evento dannoso, né stabilire le funzioni che tale componente svolge.

Intermedia Channel


* Si vedano, segnatamente, le sentenze della Corte del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro (C-334/16), e del 15 novembre 2018, BTA Baltic Insurance Company (C-648/17)

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