Il documento, in vigore dal 9 settembre, fissa 21 articoli su responsabilità professionale, privacy e trasparenza verso il cliente

L’Unione Europea Assicuratori (UEA) ha adottato un Addendum al proprio Codice Morale dedicato specificamente all’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte di agenti, consulenti e collaboratori del settore. Il documento, datato Milano 9 settembre 2026, si compone di 21 articoli e punta a conciliare i benefici operativi della tecnologia con la responsabilità professionale che il Codice Morale UEA attribuisce al lavoro assicurativo, definito come servizio reso alla collettività.
Il principio cardine, enunciato già in premessa, è che l’AI non sostituisce la responsabilità morale, professionale e giuridica di chi la utilizza. Gli strumenti generativi possono contribuire a ridurre i tempi operativi e migliorare l’efficacia di analisi e comunicazione, ma ogni decisione che incida su diritti, interessi o posizione assicurativa del cliente deve restare sottoposta a un controllo umano consapevole e competente.
L’articolo 1 chiarisce che l’AI può assistere nella redazione, nella ricerca e nell’organizzazione delle informazioni, senza sostituire il giudizio professionale né la valutazione prudente del caso concreto.
Un blocco significativo del Codice riguarda la responsabilità non delegabile. Ogni contenuto prodotto con l’ausilio dell’AI resta sotto la responsabilità di chi lo utilizza, che deve verificarne esattezza, completezza e pertinenza prima di trasmetterlo a clienti, compagnie o colleghi. Il testo vieta espressamente di presentare come definitivo un risultato generato automaticamente senza un’adeguata revisione umana.
Ampio spazio è dedicato alla riservatezza dei dati. Gli articoli 5 e 6 stabiliscono il divieto di inserire negli strumenti di AI generativa dati personali, sanitari, contrattuali o informazioni identificabili dei clienti, salvo il rispetto della normativa applicabile e l’adozione di garanzie contrattuali e tecniche adeguate.
Il Codice richiede anche di verificare, prima dell’utilizzo, che gli strumenti adottati garantiscano tracciabilità e controllo degli accessi e che non impieghino i dati per addestrare modelli esterni in assenza di una base giuridica adeguata. Sul fronte della trasparenza verso il cliente, l’articolo 7 impone di informare l’assicurato, con un linguaggio chiaro, quando l’IA viene utilizzata in modo significativo nella predisposizione di contenuti o comunicazioni che lo riguardano.
L’articolo 8 vieta qualsiasi utilizzo dell’AI che possa deformare il significato di garanzie, esclusioni, franchigie o condizioni contrattuali. L’articolo 9 richiede invece una vigilanza specifica contro possibili discriminazioni legate a criteri quali età, genere, salute o provenienza geografica negli output generati. Il documento interviene anche sugli usi impropri dell’intelligenza artificiale. L’articolo 14 vieta, tra l’altro, la simulazione di identità o dichiarazioni di clienti e colleghi, l’automazione di decisioni rilevanti senza intervento umano e la sostituzione della consulenza professionale con risposte automatiche non controllate.
Le disposizioni riguardano anche i rapporti interni alle agenzie. L’articolo 16 vieta di utilizzare l’AI per appropriarsi indebitamente del lavoro altrui o screditare i colleghi, mentre l’articolo 19 richiede a ogni impresa di stabilire regole interne chiare sugli strumenti autorizzati, sulle categorie di dati trattabili e sulle procedure di verifica umana.
La clausola morale conclusiva sintetizza l’impostazione del documento: l’intelligenza artificiale deve rimanere uno strumento di progresso e mai di deresponsabilizzazione, di servizio e mai di manipolazione, di efficienza e mai di sostituzione della dignità professionale.




