Dopo la Cassazione a Sezioni unite. Per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000 la quota relativa ai rendimenti sconta il 12,5%
L’agenzia delle Entrate, sui capitali percepiti da fondi pensione, si adegua alle Sezioni unite della cassazione e muta i precedenti consolidati (si veda la risoluzione 186/E del 2007). La risoluzione 102/E del 2012 conferma che i principi assunti con la sentenza 13642 del 22 giugno 2011 delle sezioni unite della Corte di cassazione dovranno guidare l’attività di liquidazione delle dichiarazioni e di controllo dei soggetti che hanno percepito capitali da fondi pensione.
Pertanto alle prestazioni in forma di capitale maturate sino al 31 dicembre 2000 ed erogate da un fondo di previdenza complementare operante in regime di capitalizzazione nei riguardi di un aderente avente la qualifica di vecchio iscritto a un vecchio fondo, la prestazione deve essere assoggettata a tassazione separata (aliquota del Tfr) solo per quanto riguarda la parte capitale, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento va applicata la ritenuta del 12,50 per cento. Viceversa, per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente il regime di tassazione separata. Secondo questi principi, l’Irpef sui capitali maturati sino al 31 dicembre 2000 va quindi applicata secondo i seguenti criteri:
- base imponibile: prestazione in forma di capitale al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua;
- aliquota: è necessario applicare due aliquote diverse poiché i contributi versati dall’azienda nel loro valore capitale andranno assoggettato a tassazione separata, mentre l’importo corrispondente al rendimento del capitale andrà assoggettato ad aliquota fissa del 12,5 per cento.
La risoluzione chiarisce quindi che la tassazione più favorevole può applicarsi anche ai fondi finanziari e non solo a quelli assicurativi. Naturalmente, al fine di evitare abusi nell’applicazione del nuovo regime di tassazione dei rendimenti, si prevede che il fondo debba rilasciare specifica certificazione da cui risulti il rendimento netto, da intendersi non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita con contributi, ma come somma imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del fondo, con esclusione, ad esempio, dei rendimenti relativi alla gestione degli immobili.
La richiesta di specifica certificazione relativa all’attestazione dei rendimenti rilasciata dal fondo comporta che la tassazione al 12,5% potrà essere applicata solo dai fondi che operando in regime di capitalizzazione individuale, sono in grado di individuare conti individuali di pertinenza di ciascun iscritto.
I fondi, relativamente alle nuove liquidazioni, dovranno versare la predetta ritenuta utilizzando il codice tributo 1680 portante la seguente descrizione”Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita”. Per le liquidazioni già effettuate il fondo dovrà distinguere fra:
- liquidazioni del 2012 per le quali è possibile il ricalcolo della tassazione più favorevole e inserendo la nuova liquidazione all’interno del modello 770/2013;
- per le liquidazioni del 2011 il fondo potrà presentare una dichiarazione integrativa 770/2012 a proprio vantaggio riliquidando, in favore degli iscritti, le prestazioni erogate.
Per le liquidazioni del 2010 e precedenti ovvero qualora il fondo non vi provveda, i vecchi iscritti potranno sempre presentare istanza di rimborso per imposte pagate in eccedenza ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973 entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, da intendersi come data di avvenuto accredito del provento di cui si contesta la misura della tassazione.
Autori: Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi – Il Sole 24 Ore




