Opinione della Settimana

Appalti, nessun punteggio per la polizza aggiuntiva se non estende la copertura

“Qualora la lex specialis preveda una polizza fideiussoria integrativa rispetto a quella obbligatoria, ai fini del punteggio, la seconda polizza deve aggiungersi alla prima“. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 9 dicembre 2013 n. 5884.

Il fatto
Sono impugnati gli atti della procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, delle reti idriche e fognarie, ecc.”. In particolare la ricorrente denuncia i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere con riferimento alla valutazione di idoneità, compiuta dalla stazione appaltante, della polizza assicurativa fornita dall’aggiudicataria.

La sede del Consiglio di Stato ImcLa sentenza
L’appalto oggetto di controversia riguarda lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria”, includendo, altresì, i “servizi di monitoraggio” e i “servizi di supporto tecnico opzionali” (ossia dovuti al Comune qualora offerti in via migliorativa dall’appaltatore).

Così puntualizzato l’oggetto dell’appalto, deve ricordarsi la previsione dell’articolo 129 (“garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici”), comma 1, del Dlgs n. 163/2006 : “l’esecutore dei lavori è … obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione”.

In aggiunta e ad integrazione di tale polizza, però, un diverso articolo del capitolato contempla la possibilità di un’ulteriore assicurazione, solo facoltativa, “per dissesti stradali”, la cui prestazione costituisce un elemento di valutazione premiale dell’offerta tecnica, suscettibile di condurre al riconoscimento di un apposito punteggio aggiuntivo.

Il Consiglio di Stato si sofferma dunque sul rapporto intercorrente tra le due forme di assicurazione appena dette.

Con la seconda assicurazione, il Comune, all’atto di mettere a gara, con i lavori di manutenzione stradale, idrica e fognaria, i servizi accessori di monitoraggio e supporto tecnico, per meglio cautelarsi dal rischio di dissesti, ha inteso rafforzare la propria copertura assicurativa con una salvaguardia estesa al caso di default dei suddetti servizi accessori, attraverso la scelta di contemplare una polizza facoltativa aggiuntiva a quella obbligatoria ex articolo 129 Dlgs n. 163/2006. La polizza obbligatoria non risulta, infatti, riferita ai servizi e alle forniture, ma ai soli lavori, ed è rivolta a tenere indenni le amministrazioni aggiudicatrici nelle ipotesi di danni arrecati dall’esecuzione delle opere (direttamente alle stazioni appaltanti, oppure a soggetti terzi legittimati ad agire in via risarcitoria nei confronti di queste). Da qui la scelta della Stazione appaltante di superare ogni incertezza, configurando una espressa e puntuale estensione facoltativa della copertura assicurativa obbligatoria ex articolo 129, comma 1, del Dlgs n. 163/2006 ai sinistri in parola.

Valutazione della sentenza
Il Collegio si discosta dalla decisione del Giudice di primo grado, ritenendo che quest’ultimo abbia frainteso i contenuti dell’assicurazione integrativa presentata dall’aggiudicataria. La polizza presentata possiede, in realtà, secondo il Consiglio di Stato, lo stesso ambito applicativo dell’assicurazione obbligatoriamente già dovuta ai fini della partecipazione alla gara, la prima non coprendo rischi ulteriori rispetto alla seconda.

Atteso il limitato oggetto della nuova polizza stipulata dall’aggiudicataria, la stessa non aggiunge nulla alla precedente obbligatoria, la quale ne viene “integrata” solo per i più elevati massimali di copertura introdotti, senza che vengano coperti ulteriori rischi a maggior difesa degli interessi comunali, come invece logicamente richiesto dalla lex specialis per la polizza facoltativa. Ne deriva che all’aggiudicataria è stato erroneamente attribuito un punteggio aggiuntivo, pertanto non spettante.

Autore: Guilia Laddaga – Guida al Diritto (Articolo originale)

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