Opinione della Settimana

Flessibilità di Pip e fondi: Possibile chiedere anticipi fino al 75%

Fondi pensione (3)Sui fondi pensione e i Pip esiste la possibilità, disciplinata dalla legge, di chiedere delle anticipazioni o il riscatto della posizione maturata in casi ben determinati. Le regole puntano a consentire una certa flessibilità al cliente ma tenendo comunque fermo il principio della salvaguardia dell’accumulo. «La scelta di utilizzare il proprio fondo pensione come eventuale gruzzolo a cui attingere in caso di emergenza non può prescindere dall’aver presente la finalità per cui si è deciso di attivare una forma di previdenza complementare, cioè crearsi una pensione aggiuntiva a quella pubblica, meno generosa di un tempo», spiega Andrea Lesca, direttore generale di Intesa Sanpaolo Previdenza. È quindi possibile richiedere anticipazioni, in qualsiasi momento, fino al 75% di quanto accumulato per gravi motivi di salute per sé e i propri familiari (coniuge e figli); dopo 8 anni, fino al 75% della posizione maturata, per acquisto o interventi di ristrutturazione ordinaria o straordinaria della prima casa per sé e per i figli. Oppure dopo 8 anni, fino al 30% dell’accumulato, per qualsiasi esigenza dell’iscritto. Il totale delle anticipazioni non può comunque mai superare il 75% della posizione individuale accumulata fino a quel momento. Sulle somme anticipate, in caso di richieste per aspetti sanitari è prevista una tassazione con aliquota dal 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno successivo al 15esimo di partecipazione con un minimo di imposta pari al 9%; o pari al 23% negli altri casi. Nonostante il ristretto ambito di condizioni in cui è possibile chiedere l’anticipazione, Lesca fa notare che, «a differenza della previdenza pubblica che non consente di usufruire delle somme accumulate neppure in presenza di gravi fatti sanitari, i risparmi accumulati nell’ambito della previdenza complementare sono smontabili in caso di imprevisti». Tuttavia bisogna prestare attenzione: «Il fondo pensione può valorizzare la somma oggetto del disinvestimento su base quotidiana, nel caso dei fondi più efficienti, una volta al mese, come tipicamente avviene nel caso di altre forme pensionistiche complementari, influenzando i tempi dell’accredito all’iscritto», spiega Lesca.

«Occorrerebbe sempre valutare la convenienza di richiedere l’anticipazione», interviene Alessandra Leonardis, responsabile sviluppo prodotti di Bnp Paribas Cardif, «perché il ricorso alla previdenza complementare serve a colmare il gap previdenziale e le anticipazioni incidono su questo aspetto, se dopo non vengono reintegrate. Non c’è alcuna penalizzazione sui rendimenti dei piani di accumulo, ma va considerato che questi piani si costruiscono mattoncino su mattoncino. Se tolgo il 30% della posizione accumulata dopo un certo numero di anni, magari quando sono vicino alla pensione, tolgo una fetta che ormai è diventata sostanziosa, e alla somma finale mancherà quel 30% rivalutato per gli anni mancanti», aggiunge Leonardis. Ma «la posizione individuale intaccata dalle anticipazioni può essere ricostituita con delle reintegrazioni», sulle quali è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione proporzionale all’importo reintegrato. L’aderente può chiedere anche il riscatto della posizione individuale, esercitabile in vari casi sia in forma parziale che totale: in questo caso la previdenza complementare funziona da “ammortizzatore sociale“. Infatti nei casi disoccupazione temporanea tra i 12 e i 48 mesi è possibile riscattare il 50% della posizione; se la disoccupazione supera i 48 il riscatto può arrivare anche al 100% della posizione. Le somme, vista la situazione di bisogno, hanno tassazione agevolata variabile dal 15% al 9% in funzione della durata di partecipazione al fondo. Il riscatto non può tuttavia essere chiesto nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. Il riscatto totale può inoltre essere esercitato dagli eredi nel caso di morte dell’aderente alla forma pensionistica complementare, se non ha ancora maturato il diritto alla pensione.

Autore: Gaia Giorgio Fedi – Il Sole 24 Ore

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