Per i neoassunti dal 2007 un premio aggiuntivo sui versamenti
L’ordinamento tributario ha adottato un sistema chiuso di deduzioni dal reddito per cui solo le spese comprese in un elenco tassativo per larga parte rinvenibile nell’articolo 10 del Tuir consentono un risparmio fiscale.
D’altra parte è previsto un sistema di detrazioni, consistenti in abbattimenti dell’imposta lorda, che consentono al contribuente di ridurre, fino a concorrenza del suo ammontare, l’iniziale debito tributario derivante dall’applicazione al reddito complessivo (al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del Tuir) delle aliquote progressive previste dall’articolo 11 del Tuir.
Le deduzioni
Per alcune tipologie di oneri deducibili il legislatore fissa un massima di deduzione (ad esempio per quanto attiene alle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose è previsto un limite, per ciascuna erogazione, di 1.032,91 euro), in altri casi il limite è fissato in misura percentuale (ad esempio il 2% del reddito complessivo dichiarato per quel che concerne i contributi, donazioni e oblazioni ad organizzazioni non governative), mentre per altri oneri non sono previste limitazioni (è questo il caso dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori). Particolarmente complesse sono le modalità di compilazione dei righi riservati alla previdenza complementare. Si ricorda che per tali contributi è previsto un limite di deducibilità di 5.164,57 euro che, però, può essere incrementato nel caso dei “lavoratori di prima occupazione” dopo il 1° gennaio 2007. Questi dipendenti, se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono fruire di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i 20 successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore a 2.582,29 euro. L’incentivo è divenuto operativo dal 2012.
Le detrazioni
La spettanza delle detrazioni può essere subordinata alla presenza di carichi familiari, alla percezione, nel corso del periodo di imposta, di determinate tipologie di reddito o al sostenimento di determinati oneri. Il quantum della detrazione può essere parametrato all’ammontare del reddito complessivo (ed a eventuali quozienti di fruibilità) posseduto dal contribuente nel corso dell’anno di imposta (come nel caso delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, per redditi da lavoro autonomo e per alcuni redditi diversi; o come nel caso delle detrazioni legate alla presenza di carichi familiari).
Tra le novità di questo anno:
- l’indicazione dell’intero importo nel quadro RP (sempre nella Sezione I) delle spese sanitarie sostenute (di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e del Tuir), senza dunque operare, come nel passato, la riduzione di euro 129,11 (riduzione che, comunque, sarà applicata in fase di riepilogo delle spese detraibili nel rigo RP15);
- la riduzione del massimale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente che non potrà eccedere euro 630;
- il riconoscimento di detrazioni a fronte delle somme investite nelle start-up innovative (pari al 19% – Sezione VI, rigo RP8o) – o nelle start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (pari al 25% – Sezione VI, rigoRP80);
Autori: Fabrizio Valerio Battaglia, Giuseppe Marianetti e Marco Strafile – Il Sole 24 Ore Supplemento