Le indicazioni del ministero per i premi da parte dei parenti che collaborano nell’azienda di famiglia. L’attività occasionale è stata quantificata in dieci giornate in un anno
Con la lettera circolare 14184 del 5 agosto 2013 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con riferimento all’obbligo assicurativo Inail del collaboratore familiare, ha precisato che esso può essere escluso solo se la prestazione lavorativa riveste carattere accidentale od occasionale.
Per fornire un parametro agli ispettori il Ministero, d’intesa con l’Istituto, ha considerato accidentale una prestazione resa una o due volte nello stesso mese con un limite massimo di 10 giornate lavorative nell’arco dell’anno.
Il tema della collaborazione familiare presenta una particolare rilevanza se si considera che nel tessuto produttivo italiano, costituito in gran parte da Pmi, imprenditori individuali, esercizi commerciali e laboratori artigianali, l’attività lavorativa è spesso prestata da soggetti che appartengono alla cerchia familiare dell’imprenditore, con conseguente coesistenza di attività lavorativa e relazione familiare. Nel caso del collaboratore familiare l’attività è prestata a titolo gratuito ed è nor malmente ispirata da un’attitudine alla solidarietà e all’assistenza reciproca fra i coniugi e i componenti della famiglia.
Il Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (Dpr 1124/65) – in vigore prima che il Codice civile introducesse e disciplinasse con l’articolo 230 bis l’impresa familiare – ha previsto all’articolo 4, comma 1, numero 6, la tutela di coniuge, figli, anche naturali o adottivi, altri parenti, affini, affiliati e affidati dei datore di lavoro che prestano, con o senza retribuzione, alle di lui dipendenze opera manuale e anche non manuale ove si tratti di sovrintendenti.
I rilievi costituzionali
Questa spiega perché in seguito la Consulta, con la sentenza 476/87, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all’impresa familiare i quali prestano opera manuale od opera a questa assimilata a prescindere da un effettivo rapporto di subordinazione. Rilievo a cui l’Inail ha poi posto rimedio stabilendo, con circolare, che i familiari che prestano attività lavorativa manuale o di sovraintendenza ad opera manuale altrui nell’ambito dell’impresa familiare vanno as sicurati anche in assenza del requisito della subordinazione o di un vincolo societario tra essi e il datore di lavoro, semprechè sussistano i presupposti oggettivi e cioè l’adibizione non occasionale ad una attività rischiosa.
L’entità del premio
I familiari partecipanti all’impresa familiare secondo il disposto dell’articolo 230 bis del Codice civile – e cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado – pagano il premio ordinario su una retribuzione convenzionale giornaliera per il 2014 pari a 53,51 euro (1337,71 euro su base mensile) da variare a norma dell’articolo 116 del Dpr 1124/65 solo per le giornate in cui sono fisicamente presenti nel posto di lavoro e non anche per quelle di “assenza retribuita“, quali ferie, festività, permessi, ecc..
Per i familiari di cui all’articolo 4, punto 6, del Dpr 1124/65 – e cioè il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovrintendenza ad opera manuale altrui nell’ambito dell’impresa familiare – la retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo è, invece, quella convenzionale stabilita anche con decreto ministeriale a livello provinciale.
In assenza del decreto su base provinciale si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e in mancanza di quest’ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguaglio pari al minimale di legge previsto per la liquidazione delle rendite Inail, per il 2014 pari a 53,28 euro su base giornaliera (1331,93 euro su base mensile).
Ai fini del pagamento del premio dei familiari e soci previsti all’articolo 4, comma 1, punto 6, del Dpr 1124/65 la retribuzione convenzionale giornaliera è moltiplicata per le effettive giornate di presenza al lavoro o, nel caso in cui il decreto fissi un periodo di occupazione media mensile, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.
Per questi soggetti non c’è obbligo di iscrizione sul Libro unico del lavoro, salvo nei casi in cui gli stessi instaurino un rapporto di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o siano associati in partecipazione con apporto lavorativo, nel qual caso vanno iscritti sul documento obbligatorio.
A tale riguardo, si rammenta che qualora per detti soggetti non vi sia obbligo di registrazione nel Libro unico del lavoro e, quindi, nel caso in cui non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai centri per l’impiego, gli stessi debbono essere denunciati all’Inail ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 1124/65 prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Casi particolari: Le società artigiane, tutelati anche i soci «di fatto»
Dopo l’emanazione della circolare Inail 67/88 riguardante la tutela dei partecipanti all’impresa familiare ci si pose il problema della assicurabilità dei familiari attivi in aziende non rientranti nelle caratteristiche dell’articolo 230 bis.
Ciò indusse l’Istituto a emanare una nuova circolare nel maggio del 1990 secondo la quale, a meno che non sia configurabile un rapporto diverso (quale, ad esempio, una società di fatto), quando il titolare di una impresa venga coadiuvato dal coniuge, da parenti entro il terzo grado, da affini entro il secondo, si concretizza sempre l’istituto dell’impresa familiare.
Quando si tratti di figure di familiari diverse da quelle avanti menzionate, la collaborazione non occasionale con il titolare di una impresa configura una impresa non familiare che può dar luogo o a un rapporto di lavoro subordinato o a un rapporto di tipo societario.
Nel primo caso, com’è ovvio, le persone sono assicurate allo stesso modo di un qualsiasi altro lavoratore dipendente. Nel secondo caso l’obbligo della tutela sussiste solo nell’ipotesi in cui le persone possano essere considerate come soci di fatto, cioè quando svolgano un’attività manuale in posizione sia pure solamente funzionale di subordinazione alle direttive della società, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione.
In presenza del requisito dell’abitualità della prestazione lavorativa, sono, inoltre, assoggettati ad obbligo assicurativo Inail:
- I familiari coadiuvanti di cui all’articolo 4, comma 1, numero 6 del Dpr 1124/65 operanti nell’ambito di una impresa artigiana costituita in forma di Sas;
- I familiari coadiuvanti di cui all’articolo 4, n. 6 del Dpr 1124/65 operanti nell’ambito di una impresa artigiana costituita in forma di Srl con unico socio coincidente con il titolare dell’impresa e più in generale «il coadiuvante familiare del socio di qualsiasi società artigiana e non artigiana»;
- I collaboratori familiari del socio di società non artigiana che operano stabilmente nella stessa. Sotto il profilo contributivo i familiari coadiuvanti di impresa artigiana pagano premio speciale unitario.
Autore: Silvana Toriello – Il Sole 24 Ore



