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Premio Aziendale di Produttività anno 2014

Come informa un comunicato congiunto delle segreterie nazionali Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca e Fna, la corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2014, conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 4/2/2011, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del corrente mese di giugno.

La condizione per il pagamento si verifica quando i valori di incremento provvigionale lordo del 2013 rispetto all’anno 2012, comprensivo del tasso di inflazione (1,2%), siano pari o superiori a:

  • 3,2%
  • 5,2%
  • 7,2%

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti. Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, gli importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum.

Incremento 3,2% 5,2% 7,2%
6°liv.ex Quadro 240 306 382,50
5°liv.ex C.Ufficio 208 265,20 331,50
4°liv.ex I cat. 192 244,80 306
3°liv.ex II cat. 176 224,40 280,50
2°liv.ex III cat. 164 209,10 261,38
1°liv.ex III cat. 160 204 255

Gli stessi – prosegue il comunicato – saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2013, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Al dipendente che nel corso del 2013 ha avuto un passaggio di livello/categoria, il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio.

Al dipendente che nel corso del 2013 ha variato la misura dell’orario di lavoro, il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi.

Al dipendente apprendista, il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio.

Inoltre, come previsto dall’art. 67 C.C.N.L. comma 1 e 3 sul trapasso d’agenzia, verrà fatto riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (7,2%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e potrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (3,2% o 5,2%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno.

In caso di mancata esibizione documentale, ricordano le segreterie nazionali delle OO.SS., il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, quello previsto nella fascia 7,2%.

La messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti, sottolineano inoltre le OO.SS., è condizione indispensabile per le verifiche indicate. Non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Le erogazioni di cui sopra, potranno usufruire, in virtù degli accordi sindacali di secondo livello già stipulati con UNAPASS, della de-contribuzione e de-tassazione illustrate dalla Circolare 14/2014 del Ministero del Lavoro e previste dal Dpcm 19/2/2014 (G.U. 29/4/2014), che pone un limite di reddito per il 2013 non superiore a 40.000 Euro lordi e un importo massimo di 3.000 Euro lordi su cui si può beneficiare dell’aliquota ridotta nell’anno 2014.

Per gli Accordi già in essere e registrati presso le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) a qualsiasi titolo, infatti, è sufficiente far riferimento alle comunicazioni di UNAPASS con un’autodichiarazione di conformità, dei suddetti accordi, al nuovo Decreto.

Per quanto riguarda invece gli agenti che non hanno applicato il CCNL 2011, fermo l’obbligo contrattuale di riconoscere ai dipendenti almeno gli importi previsti dal ccnl 2005, non potranno usufruire dei benefici fiscali e contributivi previsti dagli accordi sindacali di secondo livello. Gli agenti non associati, tenuti ad applicare e che hanno effettivamente applicato il CCNL 2011, godranno delle stesse agevolazione degli iscritti UNAPASS.

Infine, per gli agenti iscritti ad ANAPA, valgono gli stessi criteri di cui sopra e quindi, fermo l’obbligo contrattuale, gli agenti che non applicano il CCNL 2011 non potranno utilizzare le agevolazioni previste.

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