
(Autore: Carla De Lellis – ItaliaOggi)
Dal 1° gennaio 2015 la durata del Durc per lavori edili privati si è ridotta da 120 a 90 giorni. A ricordarlo è l’Inps nel messaggio n. 1984/2015.
La regolarità contributiva. Per regolarità contributiva s’intende la correntezza di un’impresa nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi (Inps, Inail e casse edili per le imprese di tale settore). Dal 2 settembre 2013, il Durc viene richiesto e recapitato esclusivamente tramite Pec (posta elettronica certificato) agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta (su internet all’indirizzo http://www.sportellounicoprevidenziale.it/). Dalla stessa data, inoltre, la validità del Durc è fissata a 120 giorni per tutti i tipi di certificati (contratti, appalti, benefici ecc.), con un’unica eccezione: i lavori edili tra soggetti privati. In tal caso, infatti, la validità di 120 giorni è rimasta per i certificati emessi entro il 31 dicembre 2014; per quelli emessi dal 1° gennaio 2015 è scesa invece a 90 giorni.
Da 120 a 90 giorni. L’Inps, in particolare, ricorda che è stato l’art. 31 del di n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, ad aver fissato la validità del Durc a 120 giorni e aver disposto che fino allo scorso 31 dicembre tale validità rimaneva valida anche ai «lavori edili per i soggetti privati». Con nota del 5 marzo 2015, la direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro ha spiegato che, decorso il termine e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, comma 1, del dl n. 34/2014 (Durc online), la validità del Durc riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna a essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015. Infine, l’Inps comunica che l’applicativo dello sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei Durc per lavori privati in edilizia e, pertanto, tali documenti recheranno in calce la dicitura «Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione».




