
(di Francesco Machina Grifeo – Quotidiano del Diritto)
La Cassazione scrive un importante principio di diritto nel caso di incidente stradale causato da un veicolo «non identificato», stabilendo che «il danno alle cose è risarcibile solo se dal fatto siano derivati anche danni alla persona consistiti in invalidità superiore al 9%».
Il principio, definito dai giudici «anti frode», è contenuto nella sentenza 24214/2015 che scioglie un dubbio ermeneutico sull’articolo 283, comma 2, del Codice delle assicurazioni quando afferma che – nei sinistri stradali causati da ignoti – il risarcimento alle cose è dovuto soltanto «in caso di danni gravi alla persona» (e solo per la parte eccedente i 500 euro). La norma infatti non specifica quali siano questi «gravi danni» ma Piazza Cavour chiarisce che secondo un’interpretazione «sistematica», «storica» ed anche «finalistica», per essi debbono intendersi «quelli che provocano postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente, ai sensi dell’articolo 138 Codice assicurazioni».
Sotto il profilo «sistematico», infatti, il Codice distingue le lesioni “di non lieve entità” (articolo 138) da quelle “di lieve entità” (articolo 139), per cui, spiega la sentenza, è giocoforza concludere che le lesioni “gravi” coincidono con quelle “non lievi”. In questo senso i due articoli «sono tra loro perfettamente coerenti», senza bisogno di andare a cercare altrove, tantomeno nel codice penale come aveva fatto il giudice di pace, il senso dell’espressione, contenuta peraltro in una «norma speciale» (sulla circolazione stradale e il limite ai risarcimenti).
Sotto il profilo «storico», poi, il richiamo alla direttiva 2005/14 (in materia Rc auto) rende evidente che il legislatore comunitario pur cercando una armonizzazione degli ordinamenti, «volle espressamente evitare di definire il concetto di “lesioni gravi”», dal momento che la questione dopo essere stata sollevata, venne ugualmente lasciata ai parlamenti nazionali.
Infine, seguendo l’interpretazione «finalistica», la Cassazione ricorda che secondo la relazione alla proposta di direttiva «quando un sinistro abbia causato gravi danni alla persona il rischio frode è pressoché inesistente». In quanto «nessuno si ferirebbe gravemente per ottenere il risarcimento del danno all’automobile». In questo senso le cosiddette «macropermanenti» forniscono maggiori assicurazioni circa la veridicità della lesione, rispetto ai lievi traumi contusivi o al colpo di frusta che a differenza dell’amputazione di un arto possono essere simulati.
Infine, la Cassazione precisa che non hanno rilievo le modalità del risarcimento, vale a dire se esso sia stato accordato in misura standard, oppure superiore secondo la «personalizzazione», in quanto «è il grado di invalidità permanente, e non l’ammontare pecuniario del risarcimento del danno alla persona, la soglia scelta dal legislatore per tracciare la demarcazione tra danni alle cose risarcibili ed irrisarcibili».




