
(di Giuseppe Bulgarini d’Elci – Il Sole 24 Ore)
Responsabilità per infortunio da intendere in senso ampio
La responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni subiti in servizio dai dipendenti non è limitata alla verifica della corretta adozione delle misure igienico-sanitarie o antinfortunistiche, ma deve ricomprendere anche le misure che, secondo le comuni tecniche in materia di sicurezza, sono dirette a preservare l’integrità dei lavoratori in relazione alle aggressioni che possano derivare dalla ripetizione di episodi criminosi a opera di terzi.
È questa la conclusione cui è pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza 3306/2016. Nel caso sottoposto all’esame dei giudici, il direttore di un ufficio postale è stato vittima di un infarto a causa, tra l’altro, del fatto che l’ufficio, nello spazio di un anno, è stato interessato da ben quattro rapine.
La Corte d’appello di Firenze, dopo aver verificato che l’ufficio era sprovvisto di adeguate protezioni idonee a prevenire il compimento di iniziative criminose, ha riconosciuto la responsabilità di Poste Italiane per il danno biologico e morale subito dal lavoratore.
La Cassazione ha aderito a queste conclusioni e ha ribadito che, in un contesto ambientale già caratterizzato dal compimento di rapine in serie, la responsabilità del datore di lavoro è emersa per non essere stati specificamente dimostrati in giudizio le misure e gli accorgimenti che, secondo le comuni tecniche di sicurezza, avrebbero potuto essere implementati allo scopo di eliminare o, quantomeno, di circoscrivere il rischio di azioni criminose.
A tale proposito la Cassazione ribadisce che il lavoratore, il quale agisca per il risarcimento dei danni patiti a seguito di infortunio, ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche di dare prova della colpa del datore di lavoro. Incombe su quest’ultimo, invece, secondo l’insegnamento della Cassazione, l’onere di allegare di aver posto in essere tutte le cautele necessarie a evitare il danno non solo con riferimento alle misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma con ulteriore riguardo a tutte quelle misure che, in relazione alla specificità del caso concreto, possono contribuire a elidere o ridurre il rischio cui sono esposti i lavoratori.




