La sempre maggiore presenza sulle nostre strade urbane di monopattini elettrici ed il contestuale aumento dei sinistri coinvolgenti tali mezzi, comporta la necessità per le autorità di porsi delle domande circa la sicurezza della circolazione e, per il comparto assicurativo, di pensare a delle soluzioni assicurative
Ne parliamo con un tecnico, l’Ing. Girolamo Cirrincione, responsabile ufficio Bologna Gruppo Lercari e un giurista, l’Avv. Giorgio Grasso, Senior Partner dello studio BTG Legal
D: Ing. Cirrincione, attesa la pericolosità dei monopattini elettrici quale elemento tecnico costruttivo può migliorane la sicurezza ?
R: Certamente la limitazione della velocità. Non vi è dubbio che raggiunti i 15 Km/h, pari circa 4,5 metri al secondo, lo spazio di arresto ( spazio percorso durante l’intervallo psicotecnico di reazione e l’effettiva frenata ) in sicurezza, si attesta oltre i 10 metri in condizioni definite ottimali (di efficienza del sistema frenante , di buono stato della superficie di marcia, di peso medio del conducente 60kg, abilità del conducente …).
Tale circostanza rende pericolosa ogni manovra di emergenza al fine di evitare collisioni in spazi inferiori.
D: Quindi per ottenere tale limitazione ?
R: Riduzione della potenza del motore, limitatore di velocità massima sempre inserito, e segnale sonoro di determinata ed idonea intensità e frequenza ( non eliminabile da parte del conducente ) che si attiva al raggiungimento della velocità di 15Km/h.
D: Avv. Grasso, qual è lo stato della normativa riguardante tali mezzi di locomozione?
R: Occorre fare chiarezza. La legge 160/2019 (legge finanziaria 2020) ha equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi ai sensi dell’art. 50 c.d.s. e il decreto milleproroghe (d.l. 162/2019, convertito dalla l. 8/2020) ha stabilito che la circolazione dei medesimi è consentita solo “nel rispetto […] delle condizioni di circolazione” stabilite da un decreto del Ministro dei Trasporti. In aggiunta, va detto che l’art. 33 bis del citato decreto milleproroghe ha previsto che l’attività di noleggio di monopattini elettrici sia subordinata ad un obbligo di coperture assicurative “per lo svolgimento del servizio stesso”. Attenzione, però, tale obbligo non afferisce alla copertura da rc circolazione quanto, piuttosto, a quella propria responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività di noleggio (es. ex art. 2051 c.c. oppure per i difetti del prodotto).
D: Avv. Grasso, in caso di scontro, quali norme verrebbero applicate?
R: in caso di scontro tra monopattino elettrico ed altro veicolo si applicherebbe l’art. 2054 co. 2 c.c. (e, quindi, la presunzione, fino a prova contraria, della corresponsabilità nella causazione del sinistro), ma nel caso di scontro con un pedone, invece, si applicherebbe il co. 1 della medesima norma che prescrive una presunzione di responsabilità a carico del solo conducente di monopattino elettrico (in quanto conducente di veicolo). Con conseguente ribaltamento dell’onere probatorio, oltre alle ovvie conseguenze risarcitorie (in altre parole, qualora non dovesse essere in concreto accertata la dinamica del sinistro, il conducente del monopattino dovrà risarcire integralmente i danni patiti dal pedone).
In conclusione, sarebbe quantomai opportuno almeno un intervento chiarificatore ministeriale sulla disciplina applicabile
D: Ing. Cirrincione, quali lesioni alle persone può provocare uno scontro tra monopattino e pedoni ecc…?
R: su questo punto risponderebbe certamente meglio un medico legale : sulla scorta dei dati emersi dai sinistri avvenuti e le simulazioni con manichini, si può affermare che sono gravi per le persone coinvolte nel conflitto con altri pedoni o conducenti di bici e monopattini . Sono altresì gravissime per il conducente del monopattino in caso di impatto contro autoveicoli in conseguenza della proiezione del capo in avanti con gravi traumi cranici.
D:Ing. Cirrincione, Per la conoscenza delle norme sulla circolazione dei monopattini esiste un corso di formazione alla guida obbligatorio ?
R: Sicuramente no , e i pochi corsi esistenti fino ad oggi in alcune città ,non sono stati accolti favorevolmente.
Solo di recente si stanno manifestando importanti iniziative da parte di Enti ed Associazioni nell’ambito della sicurezza e della sostenibilità della micro circolazione, che credo siano di buon auspicio per gli utenti deboli della strada.
D: Avv. Grasso, si parla di proposte legislative per regolamentare gli aspetti dell’assicurazione obbligatoria di tali veicoli. Cosa ne pensa?
R: Abbiamo detto che il legislatore ha parificato i monopattini elettrici ai velocipedi. Ma va aggiunto che tale equiparazione opera solo sotto il profilo “amministrativo” (ad es. esonero dall’immatricolazione, possibilità di circolare su piste ciclabili, diritto di precedenza nei crocevia, etc.). tuttavia, ciò non vuol assolutamente dire esonero dall’obbligo di assicurazione obbligatoria. Difatti, il “velocipede” – per essere considerato tale ai sensi dell’art. 50 c.d.s. – o funziona “a propulsione esclusivamente muscolare” o “a pedalata assistita” facilitata da un “motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. Ne discende che il monopattino elettrico, essendo sospinto solamente da un motore (senza il minimo ausilio della potenza muscolare del conducente), non può che farsi rientrare tra i “veicoli a motori” che – ai sensi dell’art. 122 CAP – “non possono essere posti in circolazione […] se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 c.c.”.
In questo scenario è però intervenuta la Circolare del Ministero dell’Interno del 9 marzo 2020 che ha sostenuto (erroneamente per come già detto sopra) che, stante l’equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi, la circolazione dei primi “non è soggetta a […] copertura assicurativa”.
Del resto, anche la Corte di Giustizia dell’UE ha ripetutamente affermato che l’obbligo di copertura assicurativa è funzionale alla fondamentale tutela delle vittime della strada, che gli Stati membri non possono certo limitare con provvedimenti nazionali, pertanto trovo difficile che una normativa nazionale possa legittimare l’uso su strada di “veicoli a motore”, esonerandoli dall’obbligo di copertura per la r.c.
Alla luce di quanto sopra, non sarebbe neanche necessaria una nuova normativa che stabilisca che i monopattini siano soggetti ad assicurazione obbligatoria per la circolazione, basterebbe leggere l’art. 50 c.d.s.. Ad esempio, in un paese molto affine al nostro sistema giuridico, come la Francia, non c’è stato bisogno di nessun nuovo intervento legislativo, essendo chiaro che il monopattino elettrico – in quanto veicolo a motore – ricade nell’obbligo di assicurazione di cui all’art. L211-1 del Code des assurance.
Tuttavia, senza un chiarimento a livello ministeriale, una proposta normativa potrebbe essere utile onde portare un po’ di certezza.
Foto in copertina: L’Avv. Giorgio Grasso, Senior Partner dello studio BTG Legal (a sx) e L’Ing. Girolamo Cirrincione, responsabile ufficio Bologna Gruppo Lercari e un giurista (a dx)




