L’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anzichè privata, si legge nella sentenza, “risulta invero privo di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione […] ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.”
Una sentenza della Terza sezione civile della Cassazione afferma che dal risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale non possono essere escluse in automatico le spese mediche sostenute presso una struttura privata, affermando che si sarebbe dovuto ricorrere al Servizio sanitario nazionale.
La sentenza del 23 ottobre, n. 29308/2023, della Cassazione – riferisce Radiocor – ha preso origine dal ricorso presentato da un uomo che rimase parzialmente invalido dopo essere stato investito a bordo del suo motorino quando era ancora un ragazzo.
L’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anzichè privata, si legge nella decisione, “risulta invero privo di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione […] ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.” (Concorso del fatto colposo del creditore). Questo anche in considerazione del fatto che “l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero” (n. Cass. 21782/215).
Affermando un principio di diritto, la Cassazione afferma che “La scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata – in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche – ragione di applicazione a carico del danneggiato dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.”.
La sentenza impugnata, conclude la Cassazione, “merita censura, nella parte in cui istituisce una sorta di automatismo – in relazione alla domanda di rimborso delle spese mediche – tra la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata e l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ.”.
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