Dopo i disordini di Milano il Past President di ANAPA indica le clausole da verificare, dai saccheggi all’interruzione dell’attività

La polizza contro gli atti vandalici non garantisce automaticamente il risarcimento di tutti i danni subiti da un negozio durante i disordini e i saccheggi che hanno interessato Milano nei giorni scorsi. A spiegarlo è Vincenzo Cirasola, Past President di ANAPA Rete ImpresAgenzia, interpellato da Libero e dal Corriere della Sera su chi debba pagare per vetrine infrante, merce rubata e giornate di chiusura.
Il punto fondamentale è verificare quali garanzie siano state effettivamente sottoscritte e quali eventi rientrino nella copertura.
Cirasola, che ha ricordato a Libero di aver visto negozi saccheggiati già nel 1977, durante i disordini di Bologna, parte da una constatazione: «Chi si è assicurato adeguatamente non ha nulla da temere». La questione è capire che cosa significhi, concretamente, essere assicurati in modo adeguato.
Nell’intervista a Libero, Cirasola richiama l’attenzione sulle garanzie che un commerciante dovrebbe controllare prima che si verifichi un danno. La sola polizza incendio può non essere sufficiente: occorre verificare che il contratto comprenda le estensioni di garanzia, note in ambito assicurativo come extended coverage, relative ad atti vandalici, tumulti popolari ed eventi sociopolitici. La loro presenza non assicura comunque il rimborso di qualsiasi danno, perché la copertura dipende dalle definizioni contrattuali, dalle esclusioni e dai massimali previsti.
Il tema dei saccheggi richiede un controllo specifico. «Anche i saccheggi richiedono attenzione e non bisogna presumere che siano automaticamente compresi nella copertura dei danni vandalici», ha spiegato Cirasola. Il danneggiamento di scaffali, arredi e locali e il furto dei prodotti sono infatti eventi distinti. Per recuperare il valore della merce rubata può essere necessaria una garanzia furto che operi anche nelle circostanze previste dal contratto. I danni provocati per entrare nel negozio possono rientrare nella stessa copertura, sempre in base alle condizioni sottoscritte.
Nell’approfondimento del Corriere della Sera, Cirasola richiama l’attenzione anche sulle differenze tra le singole garanzie. Le polizze per le attività commerciali sono spesso modulari e le definizioni di atti vandalici ed eventi sociopolitici possono variare da un contratto all’altro. La semplice presenza della dicitura «atti vandalici» non basta quindi a stabilire quali danni saranno indennizzati.
Vetri e insegne possono richiedere una copertura dedicata. Per dehors e beni collocati all’aperto possono essere previsti limiti di indennizzo o esclusioni, mentre graffiti e imbrattamenti possono restare fuori dalla protezione. Anche le somme assicurate meritano attenzione: se il valore dichiarato per locali, arredi o merci è inferiore a quello effettivo, il risarcimento potrebbe non coprire interamente le perdite. Franchigie e scoperti possono ridurre ulteriormente l’importo liquidato.
Cirasola sottolinea anche la necessità di aggiornare la protezione assicurativa quando l’attività cambia o cresce, perché «anche la sua protezione deve essere adeguata al cambiamento», osserva. Per questo il rapporto con l’agente assicurativo resta essenziale: permette di valutare le esigenze del negozio, verificare i rischi già coperti e individuare le eventuali lacune. In caso di danni, il negoziante deve rivolgersi al proprio agente o alla compagnia per denunciare il sinistro e verificare le condizioni applicabili. Per gli altri esercenti, il consiglio è controllare quali rischi siano coperti e quali restino a proprio carico prima che si verifichi un evento.
Resta il problema degli incassi persi. Come emerge dall’approfondimento del Corriere della Sera, la copertura dei danni materiali non comprende necessariamente le perdite economiche dovute alla sospensione dell’attività. Per tutelarsi può essere necessaria una garanzia per i danni indiretti o per l’interruzione dell’esercizio, con condizioni specifiche sugli eventi che ne consentono l’attivazione, sul calcolo della perdita e sulla durata dell’indennizzo.
Il consiglio di Cirasola ai commercianti è di non aspettare un sinistro per scoprire i limiti della propria protezione: «Il momento per scoprire che cosa manca nella propria polizza è prima del danno, quando si può intervenire». Una verifica preventiva con il proprio agente assicurativo permette di controllare le garanzie sottoscritte, individuare eventuali lacune e capire quali rischi restino a carico dell’esercente. «Oltre alle esclusioni, bisogna guardare massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti. Il massimale indica il tetto dell’indennizzo; un sottolimite può ridurlo per una specifica categoria di beni o di danni. La franchigia lascia a carico del cliente un importo fisso, mentre lo scoperto gli attribuisce una quota percentuale del danno. Il premio annuale, da solo, dice quindi poco sull’effettiva protezione acquistata».
Le indicazioni di Cirasola raccolte da Libero e dal Corriere della Sera richiamano l’attenzione su un aspetto spesso trascurato: la protezione di un negozio dipende dalle garanzie effettivamente previste dal contratto, non dalla semplice presenza di una polizza contro gli atti vandalici. Verificare in anticipo le condizioni assicurative permette di individuare eventuali lacune ed evitare che i danni ai locali, i furti di merce o l’interruzione dell’attività si traducano in perdite non indennizzabili.
a cura di Vincenzo Giudice
Foto in copertina: Vincenzo Cirasola, Past President di ANAPA Rete ImpresAgenzia




