I contributi nella gestione commercianti
Non sussiste l’obbligo assicurativo nella gestione commercianti da parte di una impresa dotata di personalità giuridica e con familiare socio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 5322.

La problematica è stata posta dall’Inps il quale aveva accertato che il coniuge separato di uno dei due soci di una Srl svolgeva attività presso l’azienda dell’ex marito. L’istituto previdenziale aveva ricavato il convincimento che, nel caso dell’affine che coadiuva il titolare nella gestione dell’azienda, ciò che rileva ai fini della sua iscrizione presso la gestione commercianti è la sola circostanza oggettiva dello svolgimento da parte del coadiutore di un’attività commerciale, nello specifico un centro estetico.
La legge prevede che sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita e abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla gestione.
Nel caso in esame è indiscutibile il fatto che la coadiuvante non compariva nella compagine societaria, motivo per cui viene meno la questione relativa alla titolarità dell’impresa, e non era nemmeno familiare coadiutore preposto al punto vendita poiché separata dall’ex coniuge. Tuttavia non è da escludere che la tipologia di attività prestata fosse da ricondurre nell’alveo del lavoro subordinato ma la carenza di indagini non ha accertato tale fattispecie.
Di norma, nelle Srl è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica e indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.
La legge 662/1996 ha ridefinito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione commercianti e ha introdotto l’iscrivibilità della figura del socio di Srl in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica. La norma si applica anche al socio unico di Srl che ha quindi l’obbligo assicurativo se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell’impresa.
Autore: Fabio Venanzi – Il Sole 24 Ore



