(di Antonio De Stefano – Quotidiano del Condominio)
Incompatibilità, l’amministratore può avere una collaborazione ma occorre cautela. Opportuno dichiarare la compagnia per garantire trasparenza anche se il cumulo di incarichi non è vietato dal Codice
Il legislatore, con la riforma del 2012 all’articolo 71 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile ha indicato quali sono i requisiti necessari per chi voglia svolgere l’attività di amministratore di condominio fra cui: godere dei diritti civili, non aver riportato condanne penali o essere sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, non aver riportato protesti cambiari, avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver seguito un corso di formazione obbligatorio e svolgere attività di formazione periodica.
Dalla lettura della norma non risulta che svolgere la professione di amministratore condominiale sia incompatibile con lo svolgere altre professioni o attività commerciali o imprenditoriali tra cui anche quella di collaboratore di un intermediario assicurativo. Attività, questa, disciplinata dal Dlgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento n. 5 del 16 Ottobre 2006 Ivass (ex Isvap) che prevedono requisiti di onorabilità e professionalità superiori a quelli richiesti per diventare amministratori condominiali e soggetti ad un controllo costante da parte dell’Ivass.
Il subagente assicurativo è un collaboratore dell’intermediario assicurativo che vende i prodotti di una compagnia di assicurazioni, acquisendo, incrementando e mantenendo la clientela ma non può firmare le polizze assicurative. Il subagente opera a suo onere e spese e non è legato da alcun rapporto giuridico con l’impresa preponente, per cui la responsabilità verso quest’ultima per gli atti da lui compiuti ricade sull’agente. Al rapporto di subagenzia si applicano gli articoli 1742 e seguenti del del Codice civile, che prevedono la stipula di un contratto che indichi anche le provvigioni che spettano al collaboratore.
Anche il Codice delle Assicurazioni ed il Regolamento dell’Ivass non prevedono alcuna incompatibilità con la professione di amministratore condominiale.
Se il legislatore non prevede alcun motivo per cui le suddette professioni siano svolte dal medesimo soggetto, nel caso pratico un conflitto di interessi esiste in quanto l’amministratore-subagente poterebbe essere spinto a far stipulare ai condomini polizze assicurative con la compagnia con cui collabora ed eventualmente predisporre polizze più complete di copertura che se da un lato garantiscono maggiormente i condomini dall’altro sono un aggravio di spesa non sempre necessario. In questo modo vedrebbe aumentare le proprie provvigioni.
Altro elemento di conflitto può riguardare la fase di liquidazione di un sinistro avvenuto nel condominio quando i condomini ritengano l’importo liquidato non congruo. In questo caso l’amministratore dovrebbe consigliare ai condomini come agire anche legalmente contro la compagnia assicurativa con cui collabora.
Certamente il problema non si pone se il subagente assicurativo nel momento in cui accetta l’incarico di amministratore indica ai condòmini la compagnia assicurativa con cui collabora e lo fa riportare per iscritto nel verbale di assemblea.
In questo modo si ha una doppia tutela sia per i condòmini che ne saranno edotti e potranno valutare meglio l’eventuale polizza assicurativa proposta sia per il subagente che non potrà essere accusato in futuro di aver favorito con il suo comportamento se stesso e la compagnia assicurativa proposta.