Il decreto Omnibus modifica il calcolo delle auto aziendali in uso promiscuo, con effetti particolari per contributi dei dipendenti, accessori e veicoli più anziani

Le nuove regole sui fringe benefit delle auto aziendali possono in alcuni casi neutralizzare le maggiorazioni introdotte dal decreto Omnibus. L’analisi pubblicata da Il Sole 24 Ore, da cui sono tratte le considerazioni, evidenzia in particolare il caso in cui il contributo versato dal dipendente coincida con il valore del benefit.
L’articolo 2 del Dlgs 148/2026 ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir. Per le auto concesse in uso promiscuo viene assunto il 50% dell’importo relativo a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base delle tabelle Aci e al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Per le auto elettriche il coefficiente è del 10%, mentre per le ibride plug-in è del 20%.
Il valore del fringe benefit viene poi incrementato del 50% per i veicoli oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione. È previsto anche un aumento del 5% per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non acquistati direttamente dal lavoratore.
Il problema nasce quando il contributo del dipendente per l’utilizzo privato dell’auto è pari al valore del benefit prima delle maggiorazioni. In questo caso la base imponibile viene azzerata e, applicando successivamente gli incrementi, anche il risultato finale resta pari a zero. Una diversa interpretazione potrebbe invece attribuire agli accessori un valore aggiuntivo, seppure determinato in forma forfettaria.
Il decreto conferma inoltre il regime transitorio per i veicoli assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati entro il 2024 e concessi entro il 31 dicembre 2025. Per questi mezzi continua ad applicarsi la disciplina precedente, basata sulle emissioni di CO2.
Dal 1° gennaio 2026 il riferimento diventa invece la concessione in uso promiscuo. La sostituzione temporanea dell’auto, per esempio durante un fermo macchina o in attesa della consegna del veicolo ordinato, non dovrebbe costituire una nuova concessione, ma una modalità di esecuzione dell’accordo già esistente. La tassazione dovrebbe invece decorrere dalla disponibilità effettiva del mezzo quando la consegna iniziale avviene in ritardo.




