Restano esclusi dalla possibilità i datori di lavoro domestici e i marittimi
Introdotta dal Dlgs 241/1997, la riscossione unificata di tributi e contributi consente il pagamento simultaneo, con un solo modello (F24), di una serie di importi a debito: il vantaggio per i contribuenti è che, per ridurre il saldo dovuto, si possono utilizzare le somme a credito spettanti (compensazione) ed è inoltre possibile effettuare pagamenti rateali.
I primi ad avvalersene sono state, nel 1998, le persone fisiche titolari di partita Iva. Nel 1999 la procedura è stata estesa agli altri contribuenti. L’avvento del modello F24 ha inoltre determinato l’unificazione delle scadenze di versamento al 16 del mese, debiti contributivi compresi, che sono entrati totalmente nel meccanismo della compensazione.
Il contribuente può utilizzare eventuali crediti, risultanti dalle denunce contributive periodiche, per diminuire l’ammontare delle somme dovute agli altri enti impositori quali, per esempio, Stato, Regioni, Comuni e viceversa.
Soggetti interessati
In particolare, formano oggetto di versamento con F24 ed entrano nella compensazione, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti che risultano intestatari di una posizione Inps, operante in una delle varie gestioni dell’Istituto di previdenza. A titolo non esaustivo, dunque, il pagamento unificato può riguardare gli artigiani e i commercianti, i professionisti iscritti alla gestione separata, i lavoratori autonomi in agricoltura, i pescatori autonomi. Ovviamente, tra i più importanti figurano anche i datori di lavoro che versano i contributi per i lavoratori subordinati. Sono comprese anche le aziende che occupano manodopera agricola e i concedenti per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.
Nel modello F24 confluiscono anche le contribuzioni dovute dai committenti di prestazioni di collaborazione con obbligo di iscrizione alla gestione separata e i titolari di contratti di associazione in partecipazione. Il modello unificato accoglie, inoltre, anche i versamenti dei premi Inail e dei contributi Enpals.
Gli esclusi
Restano fuori dal pagamento unificato e conseguentemente anche dalla compensazione:
- I datori di lavoro domestici;
- I marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera, in regime di iscrizione preventiva all’imbarco o di regolarizzazione successiva allo sbarco;
- La contribuzione dovuta al fondo clero;
- Gli importi dovuti per la prosecuzione volontaria, per i riscatti, le rendite e le ricongiunzioni.
L’importo a credito deve essere uguale o minore dell’importo a debito, in quanto il modello deve riportare un pagamento o un pareggio, ma mai un credito. Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza, solo fino ad azzeramento del saldo finale. Il credito eventualmente eccedente potrà essere compensato in occasione dei successivi versamenti, fino a nuova presentazione di dichiarazione o denuncia.
Il modello F24 va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
Autori: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone – Il Sole 24 Ore Supplemento