
(di Daniele Cirioli – ItaliaOggi Sette)
Dal 1° luglio il documento di regolarità contributiva è consultabile e stampabile online
Al via il Durc online. Dal 1° luglio, infatti, il documento di regolarità contributiva è consumabile e stampabile da internet, accedendo all’apposito sistema che è raggiungibile dai portali di Inps e Inail. È sufficiente inserire il codice fiscale dell’impresa o lavoratore autonomo del quale si intende verificare la regolarità contributiva per ottenerne il risultato. Le certificazioni emesse dal 1° luglio hanno validità di 120 giorni, a prescindere dall’utilizzo. Quelle emesse entro il 30 giugno conservano validità fino a naturale scadenza. A distanza di un anno, dunque, arriva in porto la semplificazione del Durc.
Operazione di semplificazione. Dal 1° luglio è possibile verificare in tempo reale se un’impresa o un lavoratore autonomo è in regola con i contributi e gli adempimenti nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle casse edili (nei riguardi di queste ultime la verifica interessa soltanto le aziende edili). A prevedere la semplificazione è stato il dl n. 34/2014, convertito dalla legge n. 78/2014, ed è stata attuata dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 125/2015, entrato in vigore il 16 giugno limitatamente alle disposizioni su requisiti di regolarità (art. 3, commi 2 e 3), procedure concorsuali (art. 5) e cause ostative alla regolarità (art. 8). Le restanti disposizioni, incluso l’avvio operativo del Durc online, entrano in vigore il 1° luglio.
Soggetti abilitati al Durc. Diversi sono i soggetti abilitati a effettuare la verifica di regolarità contributiva di un’impresa o di un lavoratore autonomo e, dunque, autorizzati a richiedere/ottenere il Durc online. Il via libera operativo, tuttavia, non avviene per tutti allo stesso momento. In particolare, per i seguenti soggetti, la possibilità di effettuare la verifica decorre immediatamente, cioè a partire dal 1° luglio 2015:
a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti (cioè i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b, del dpr n. 207/2010);
b) gli Organismi di attestazione Soa;
c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’ari. 90, comma 9, del dlgs n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi (che agiscono ai sensi del dpr n. 445/2000); per questi altri soggetti, invece, la possibilità di effettuare la verifica non è immediata, cioè non scatta a partire dal 1° luglio 2015, ma rinviata a un momento successivo (che verrà poi comunicato);
e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito in relazione alle cessioni dei crediti certificati (art. 9 del dl n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009; e art. 37, comma 7-bis, del dl n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014).
Consulenti del lavoro in prima linea. Il «ritardo» (il rinvio dell’operatività del Durc online) per le predette ipotesi, è dovuto al fatto che la possibilità di effettuare verifiche sulla regolarità contributiva è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato, a cura del delegante, agli Istituti (Inps, Inail e casse edili) e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità. È in attesa delle necessarie implementazioni informatiche che consentano il rispetto di questa predetta condizione che, in questa prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati (di cui alle predette lett. e ed f) resteranno esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva. Attenzione; la preclusione non opera nei confronti dei professionisti delegati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 (primi fra tutti i consulenti del lavoro), già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.




