
Da almeno venti anni e con una frequenza inusitata rispetto ad altri grandi gruppi finanziari internazionali, l’elezione del board di Generali anima battaglie medievali. Vi partecipano cavalieri (bianchi e di altri colori) e qualcuno, alla fine, rimane disarcionato. Con largo anticipo rispetto all’assemblea degli azionisti, in programma per aprile, la contesa quest’anno si è aperta sulla proposta che la lista dei candidati al prossimo board, Ceo compreso, sia formulata dal Cda uscente. Mediobanca, storico azionista di maggioranza relativa di Generali (con circa il 13% del capitale), ne è fautore con l’intenzione di riconfermare Philippe Donnet alla guida della compagnia. Due importanti soci, la Delfin di Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone – assieme hanno superato il 15% del capitale e sono riuniti in un patto di consultazione – sono contrari perchè Donnet non ha più la loro fiducia. Sulla questione è intervenuta in questi giorni la Consob con un inedito “richiamo d’attenzione” che ha sottoposto ad una pubblica consultazione. Il tema è di lana caprina perchè la questione della lista del Cda non è regolamentata né dalla legge (il Testo Unico della Finanza, TUF) né dai regolamenti della Consob. Quest’ultima ha sostanzialmente richiamato l’attenzione delle società quotate su tre aspetti: che il processo di selezione dei candidati della lista del Cda sia trasparente e documentabile; che sia valorizzato il ruolo degli amministratori indipendenti; che le procedure di voto all’interno del board non facciano emergere rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della disciplina del voto per lista. Ad esempio nel caso di liste di minoranza presentate dagli stessi soci presenti nel Cda uscente e che hanno contribuito a indicare la lista del consiglio. Le questioni stimolano qualche commento.
Innanzitutto non si può non notare un disallineamento strutturale tra la lista del cda e quelle che normalmente vengono presentate all’assemblea degli azionisti. Nella disciplina italiana – l’unico paese che contempla il voto per lista e il diritto delle minoranze di essere presenti nel board – le liste sono espressione dei soci. La lista del Cda, invece, è espressione degli amministratori uscenti. Quest’ultimi sono direttamente sovrapponibili ai soci che li hanno indicati e fatti eleggere? Giammai, risponderebbero i soloni del diritto societario. In un board sono presenti amministratori esecutivi e non. Poi, in ambito anglosassone, sono nati gli indipendenti nel tentativo di allineare gli interessi del board a quello più generale della società sottraendoli a quelli degli “azionisti forti”. Infine, in Italia vi sono anche gli amministratori di minoranza che, per così dire, sopravanzano “in purezza” gli indipendenti. E’ una discussione, sia detto di passata, che richiama alla mente la dialettica della filosofia del diritto hegeliana in cui lo stato è rappresentato come entità metafisica assoluta mentre, nella celebre critica di Karl Marx, è invece espressione dei corposi interessi della società civile. La Consob propende per un ruolo fondamentale degli indipendenti nella definizione della lista del Cda. Enrico Cuccia, assai diverso da Marx ma simile nell’asciutta mentalità, risponderebbe che, alla fine, anche gli amministratori “si pesano e non si contano” e che quindi sarebbero comunque gli “interessi forti” rappresentati in consiglio a dare il via libera alla lista.
Nel sostenere la sua tesi la Consob, in mancanza di leggi e regolamenti, ha fatto riferimento ai principi del codice di autoregolamentazione delle società quotate che, per la verità, non è chiamata a validare. L’authority di Paolo Savona ha fatto qualcosa di più, aggiungendo indicazioni che nel codice non ci sono. Come quella di prospettare, in luogo del comitato nomine, un altro organismo ad hoc all’interno del board, a cui affidare il processo di selezione della lista. O di attribuire il coordinamento della procedura ad un amministratore indipendente se il presidente (com’è nel caso di Generali) non può vantare questo requisito. I principi del codice di autoregolamentazione sono sottoposti alla regola del “comply or explain” (aderisci o spiega il perchè non lo fai) da parte delle società aderenti. Ma ora, se decideranno di partecipare alla consultazione, le società quotate dovranno dire se sono “comply” anche con l’interpretazione della Consob. Risponderà Generali, che dopotutto ha innescato questa discussione? E in che modo?
In tutto questo confronto sui massimi sistemi la Consob appare “disattenta” su alcune sue prerogative che, se esercitate, contribuirebbero a rimettere la discussione con i piedi per terra. Al di là di tutto gli investitori chiedono di sapere quali strategie alternative vi sono dietro la contesa sulla lista del Cda. Il business plan di Donnet sarà reso pubblico nelle prossime settimana, ma qual è la strategia alternativa che propongono Del Vecchio e Caltagirone? Nessuno, per la verità, lo sa a parte alcune allusioni sulla grandeur perduta della compagnia. Ebbene l’art.120 del Tuf impone a chi supera il 10% di una società quotata di dichiarare le proprie intenzioni. Ad esempio precisando “se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera”. E’ vero che, singolarmente, Del Vecchio e Caltagirone non superano quella soglia ma Consob, per “esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario” potrebbe abbassarla al 5 per cento. Forse l’authority di controllo potrebbe cominciare da lì.
a cura di Riccardo Sabbatini
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